Art. 3.
(Condizioni per l'accesso ai centri).

      1. Possono accedere ai centri i soggetti tossicodipendenti che risiedono nel territorio del comune ove ha sede il centro e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

          a) accertato stato di tossicodipendenza;

          b) precedenti rapporti con il SERT;

          c) fallimento di uno o più programmi di disintossicazione;

          d) patologia correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

          e) ripetute carcerazioni dovute a reati connessi allo stato di tossicodipendenza.

      2. L'accertamento dello stato di tossicodipendenza di un soggetto è effettuato dal personale dei centri attraverso la raccolta dei dati anamnestici, l'effettuazione dell'esame clinico e di colloqui con lo psicologo e l'assistente sociale nonché mediante la ricerca di oppiacei e di loro metaboliti nei liquidi biologici.